Gestisci un circolo e/o una polisportiva e vorresti offrire un servizio di somministrazione e vendita di alimenti e bevande ai tuoi soci? Con OPES puoi!
Affiliati ad Opes ed otterrai il CERTIFICATO ALIMENTI E BEVANDE: otterrai l’autorizzazione necessaria per gestire bar, punti ristoro o chioschi all’interno della tua struttura.

QUALI SONO I vantaggi?

Esiste la possibilità di somministrare alimenti o bevande a favore dei propri soci, all’interno dei locali dove vengono svolte le attività istituzionali.
Questa decisione deve però sottostare a delle autorizzazioni, che seguono particolari obblighi a seconda del tipo di Associazione.
Dopo l’entrata in vigore del DPR 235/2001, si distinguono due casi:
1. Associazioni che aderiscono ad enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’interno (es: OPES Aps )
Bisognerà presentare al Comune in cui ha sede l’Associazione una denuncia di inizio attività (art. 19 della legge n. 241 del 07 Agosto 1990); a sua volta il Comune la trasmetterà per conoscenza alla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) per il parere necessario all’eventuale rilascio dell’autorizzazione di idoneità sanitaria.
La denuncia di inizio attività (DIA) ha sostituito la precedente procedura che consisteva nella richiesta di una specifica autorizzazione al Comune. Si potrà pertanto iniziare l’attività immediatamente senza dover aspettare l’autorizzazione; l’Amministarzione ha 60 giorni di tempo per adottare provvedimenti che vietino il proseguimento dell’attività e la rimozione di eventuali effetti dannosi.
Nella denuncia il legale rappresentante dovrà dichiarare:
– l’ente nazionale con finalità assistenziale al quale l’Associazione è affiliata;
– il tipo di attività di somministrazione che si vuole svolgere;
– l’ubicazione del locale e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
– il rispetto delle condizioni previste dall’art. 148 TUIR;
– che il locale dove avverrà la somministrazione è conforme alle norme edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza, con relative certificazioni.
A questa denuncia andrà allegata una copia dell’Atto Costitutivo o dello Statuto e la pianta planimetrica dei locali (o dettagliata descrizione sintetica).
Sotto il profilo fiscale, ai sensi dell’art. 148 TUIR comma 5, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande non è ritenuta commerciale a patto che vengano rispettati tutti i seguenti requisiti:
- si tratti di una APS Nazionale o di una Associazione affiliata ad uno degli enti di promozione sociale nazionali riconosciuti dal Ministero degli Interni;
- l’attività del bar venga svolta presso la sede dove si svolge anche l’attività istituzionale;
- l’attività del bar sia strettamente complementare a quella istituzionale;
- l’ingresso sia riservato ai soli soci e non al pubblico in genere.
2.Associazioni che non aderiscono ad alcun ente od organizzazione nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’interno
Bisognerà presentare al Comune in cui ha sede l’Associazione una domanda di autorizzazione con allegata una copia dell’Atto Costitutivo o dello Statuto; a sua volta il Comune la trasmetterà per conoscenza alla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) per il parere necessario all’eventuale rilascio dell’autorizzazione di idoneità sanitaria. In questa domanda il legale rappresentante dovrà dichiarare:
– il tipo di attività di somministrazione che si vuole svolgere;
– l’ubicazione e la superficie del locale adibito alla somministrazione;
– la natura non-commerciale dell’Associazione;
– che il locale dove avverrà la somministrazione è conforme alle norme edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza, con relative certificazioni.
A questa denuncia andrà allegata una copia dell’Atto Costitutivo o dello Statuto e la pianta planimetrica dei locali (o dettagliata descrizione sintetica). Le tempistiche per ottenere l’autorizzazione vanno fino ad un massimo di 45 giorni; superato questo limite la domanda va intesa come automaticamente accolta.
Qualora la somministrazione sarà gestita direttamente dall’Associazione non sarà necessario che essa venga registrata al REC (Registro Esercenti il Commercio); diversamente, l’iscrizione sarà obbligatoria in caso sia affidata a terzi.
Sotto il profilo fiscale, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, da parte di Associazioni non affiliate ad uno degli Enti di Promozione Sociale Nazionali riconosciuti dal Ministero degli Interni, è in ogni caso ritenuta commerciale, come anche chiarito dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 124 del 12 Maggio 1998 e ribadito dall’Agenzia delle Entrate: “l’espressa previsione di non commercialità (…) nei confronti esclusivamente delle APS, conferma per tutti gli altri enti di tipo associativo l’orientamento già espresso in sede amministrativa (Ris. n. 217/E del 17 luglio 1995), in base al quale è stato affermato il carattere commerciale dell’attività di somministrazione di alimenti o bevande nei bar interni ai circoli ricreativi, anche se svolta nei confronti dei propri associati“.
Per maggiori informazioni e iscrizioni:
✉️ segreteria.opestoscana@opestoscana o tesseramento.opes@gmail.com
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